Statuto
STATUTO
UNIONE DEI COMUNI
DENOMINATA “ATELLA”
FRATTAMINORE – SANT’ARPINO – ORA DI ATELLA
GRICIGNANO – SUCCIVO – CESA
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Istituzione dell’Unione
1. In attuazione del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, in seguito brevemente indicato “Testo Unico “, e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate “Leggi Regionali “, è costituita l’Unione denominata “Atella” tra i Comuni di Frattaminore, Orta di Atella, Sant’Arpino ,Succivo, Cesa e Gricignano.
2. L ‘Unione ha sede, fino a quando non sarà completamente ristrutturato e recuperato il Palazzo dell’ex Municipio di Atella di Napoli, che ne costituirà in via definitiva la sede, presso sedi provvisorie scelte nei comuni dell’Unione, individuate dal Presidente. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché compresa nell’ambito del territorio che lo delimita.
3. l’Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome Unione dei comuni “Atella” e come stemma dell’Ente
“Sfinge Alata” monumento in pietra calcarea tenera, risalente al III sec. a.c. ,ritrovata nel territorio di Sant’Arpino, sotto riportato:
loghetto
La cui riprodruzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
4. Il territorio dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono (kmq 35,47)
5. La popolazione dell’Unione corrisponde alla popolazione dei Comuni associati e che al censimento 2001 (64.749 abitanti).
6. L ‘Unione, ai sensi dell’art. 11 il dei C. C. e dell’art. 32 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267, è Ente pubblico locale dotato di personalità giuridica.
Art. 2 Finalità compiti dell’Unione
1. L ‘Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del testo Unico e delle leggi regionali.
2. E’ compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra o Comuni che la costituiscono e l’armonizzazione degli atti normativi generali.
3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.
4. L ‘azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
Ari. 3 Durata dell’Unione
1. L ‘unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell’esercizio finanziario;
b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all ‘Unione;
c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione.
Art. 4 Adesione di nuovi Comuni e recesso dell’Unione
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti su proposta del Consiglio dell’Unione.
2. L ‘Adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all’Unione può procedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.
5. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’Ente.
Art.5 Funzioni dell’Unione
1. 1 Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni finzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. Può essere altresì attribuita all’Unione , in via di primo trasferimento l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi inerenti:
a. il patrimonio storico culturale;
b. territorio, ambiente e grandi infrastrutture;
c. sistemi informatici;
d. sviluppo economico;
e. sicurezza sociale e servizi alla persona.
Art. 6 Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione
1. Il trasferimento delle competenze di cui all’art. 5, comma 2, si perfeziona con l’approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti, di conformi delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli Enti, nonché con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
A tal fine l’atto di trasferimento implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
3. Non è ammesso il trasferimento all’Unione di funzioni e servizi da parte di un singolo Comune.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
ORGANI DELL ‘UNIONE
Art.7 organi
1. Sono gli organi dell’Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
IL CONSIGLIO
Art. 8- Composizione
1. Il consiglio dell’Unione è composto da trenta consiglieri oltre al presidente (Sindaco dei comuni associati) ed è eletto nel modo che segue:
a) I Sindaci ( o suo delegato) dei comuni partecipante all’unione ne sono membri di diritto;
b) I singoli Consigli Comunali dei partecipanti eleggono proporzionalmente i consiglieri comunali componenti l’assemblea, in rapporto al numero di abitanti, in riferimento al censimento 2001, con il sistema del voto limitato in modo da garantire che 1/3 (un terzo) dei consiglieri eletti, rappresenti la minoranza consiliare.
c) Precisamente la composizione del consiglio dell’Unione in base ai comuni aderenti sarà cosi ripartita: Frattaminore n. 6 (sei) Consiglieri, Sant’Arpino n. 5 (cinque) Consiglieri, Orta di Atella n. 5 (cinque) Consiglieri, Gricignano n. 3 (tre) Consiglieri, Succivo n. 3 (tre) Consiglieri e Cesa n. 3 (tre) Consiglieri,
2. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggiorana assoluta dei suoi componenti.
Art. 9 Competenze
1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili col presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 14, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente (almeno ogni tre mesi) al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentono di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi individuati nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.
5. Alfine di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio istituisce nel suo seno commissioni consiliari pari al numero dei servizi trasferiti all’Unione dai comuni aderenti.
6. Ciascuna commissione è composta da 6 (sei) fino ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, garantendo la presenza di tutti i comuni dell’Unione ed un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio.
7. Le Commissioni esercitano secondo le procedure e modalità stabilite dal regolamento del Consiglio dell’Unione.
Ari. 10 Diritti e doveri dei Consiglieri
1. 1 Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
Ari. 11- Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai comuni precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione
.IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Art. 12 Elezione del Presidente
1. Nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune ove vi è la sede dell’Unione entro 15 giorni dall’insediamento, il Consiglio dell’Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità di voti riportati, viene immediatamente ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità viene eletto Presidente il Sindaco più anziano di età. La durata del Presidente è annuale ed avrà rotazione tra i Comuni costituenti l’unione.
Art. 13 Composizione e nomina della Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente e da 6 a 9 ( sei a nove ) Assessori, garantendo 1 assessore per ogni comune partecipante all’unione.
I restanti assessori, saranno nominati dal Presidente, fra i Comuni avente maggiore intensità demografica.
2. La nomina dei componenti della Giunta è fatta dal Presidente sentiti i Sindaci.
3. La carica di componente della Giunta dell’Unione è incompatibile con la carica di consigliere dell’unione stessa.
4. Gli Assessori decadono quando decade il Presidente.
5. La Giunta viene rinnovata ad ogni rotazione del Presidente, ed è rieleggibili .
Art.14 Funzioni del Presidente
1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.
2. Il presidente svolge le funzioni attribuite dalla Legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.
Art.15 Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, tra assessori appartenenti ad un Comune diverso dal Comune della Presidenza . Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e del vice presidente, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea il consigliere dell’Unione più anziano di età. In caso di assenza od impedimento del Presidente , assume le funzioni di Presidente dell’assemblea il consigliere piu’ anziano di età.
Art. 16 La Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
2. Il Presidente attribuisce ai singoli componenti il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza propria.
Art. 17 Normativa applicabile
1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge per gli Enti Locali.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.18 Principi generali
1. L‘Organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e dei contratti di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nonché da atti di organizzazione.
2. L ‘unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall ‘art.20.
Ari. 19 Principi in materia di gestione del personale
1. L ‘Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico,
diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art.20 Principi di collaborazione
1. L ‘unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale. L ‘Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
3. L ‘Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
Art. 21 Principi della partecipazione
1. L ‘unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione della proprie scelte politico-amministrative e favorisce l’accesso, ai documenti,agli atti ed a ogni tipo di informazione. Le forme della partecipa:ione dell‘accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L ‘Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.
Art. 22 Principi in materia di servizi pubblici locali
1. L ‘Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L ‘Unione non può dismettere l‘esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 23- Finanze dell’Unione
1. L ‘unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie trasferite.
2. 11 Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
Art. 24 Bilancio e programmazione economica
1. . L ‘unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo . A tal fine, i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.
2. li Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art.25 Ordinamento contabile e servizio finanziario
1. L ‘ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’Unione.
Art. 26- Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell‘Ente è affidato a terzi mediante le procedure di legge.
Art. 27 Segretario Generale
1. Il presidente sceglie il segretario generale tra i segretari dei Comuni aderenti dell‘Unione.
Art. 28 Direttore Generale
L ‘Unione può istituire la figura del direttore generale.
Il regolamento sull‘ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e le funzioni.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 Presidente temporaneo
1. Fino all’elezione del Presidente di cui all’art. 12 è presidente il Sindaco più anziano di età di uno dei Comuni dell‘unione.
Art.30- Atti regolamentari
1. Ove necessario, sino all ‘emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che, costituiscono l‘Unione. Fino all ‘adozione del proprio regolamento interno il Consiglio dell‘Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell‘Unione.
Ari. 31 Inefficacia delle norme
Regolamentari comunali incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione, determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia.
Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell‘Unione deputati a surrogare le disposizioni normative Comunali
2. Gli Organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.
Ari. 32 Proposte di modifica dello statuto
1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono inviate ai consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
Ari. 3
3. Norme finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizione vigenti in materia di Ente Locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’albo pretorio, dei comuni partecipanti all’Unione.






